Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro annui.

 

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      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.